la circolare della CNF recita "Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, la circolare specifica che “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dalla obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.
direi la pietra tombale sull'"obbligo" del POS et similia